Powered By Blogger

giovedì 25 ottobre 2018

CHERNOBYL, l’epilogo



Repubblica Italiana, Tribunale di Salerno (aula 16), 
31 gennaio 2018

Ore 9.20  In attesa dell’inizio della seconda udienza dibattimentale del cosiddetto processo Chernobyl. La prima “vera” udienza è stata celebrata il 20 ottobre 2017, dopo circa tre anni di rinvii e dopo un cambio della presidenza. Ricordiamo infatti le date: il 9 aprile 2014 la prima udienza non fu celebrata per un difetto di notifica. A questa “prima udienza” si sono succeduti altri otto tentativi di inizio del processo andati a vuoto a causa di vari motivi: altri difetti di notifica, quattro astensioni consecutive degli avvocati penalisti e un allarme bomba (che non sembrava l’unico evento ad orologeria).
Il decimo tentativo non è andato a vuoto e il 20 ottobre 2017 il collegio giudicante decideva di ascoltare, nell’udienza successiva, i testimoni indicati dal pubblico ministero sulla questione legata agli sversamenti illeciti di 980mila tonnellate di rifiuti speciali in varie località delle Campania.

E così si leggerà, nella sentenza definitiva, il lungo elenco dei rinvii, compresa la menzione dell’allarme bomba. Ed è proprio in queste occasioni che si può notare quanto la giustizia sia coraggiosa nel citare questi eventi su atti ufficiali e quanta cura abbia nel ricordare ogni singolo rinvio, con le relative cause.

Con decreto del 25.2.2014 gli imputati sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questo tribunale per rispondere dei reati descritti in rubrica.
·         All’udienza del 9.4.2014 si è fatto rinvio per difetto di notifica.
·         All’udienza del 17.12.2014 si è fatto rinvio per difetto di notifica.
·         All’udienza deil’8.4.2015 si è fatto rinvio per difetto di notifica.
·         All’udienza del 12.6.2015 si è fatto rinvio, con l’invito alle parti a depositare memorie.
·         All’udienza dell’i 1.11.2015 si è fatto rinvio per l’impossibilita di tenere udienza, in ragione di un allarme bomba.
·         All’udienza del 20.1.2016 si è fatto rinvio per astensione dalle udienze da parte della classe forense e per difetto di notifica (donde l’impossibilita di considerare il rinvio come sospensivo del termine di prescrizione)’.
·         All’udienza del 25.5.2016 si è fatto rinvio per astensione dalle udienze da parte della classe forense, assenti pero anche i testi (donde l’impossibilita di considerare il rinvio come sospensivo del termine di prescrizione).
·         All’udienza del 18.1.2017 si è fatto rinvio per astensione dalle udienze da parte della classe forense, assenti pero anche i testi (donde l’impossibilita di considerare il rinvio come sospensivo del termine di prescrizione).
·         All’udienza del 24.5.2017 si è fatto rinvio per astensione dalle udienze da parte della classe forense, assenti però anche i testi (donde l’impossibilita di considerare il rinvio come sospensivo del termine di prescrizione).
·         All’udienza del 20.10.2017 è stata disposta l’acquisizione delle consulenze tecniche delle parti.
·         All’udienza del 31.1.2018 dette consulenze sono state materialmente acquisite ed è stato sentito il teste Gennaro MAGNESE.
·         All’udienza del 14.2.2018 le parti hanno formulato le proprie richieste e l’imputato CERINO ha reso spontanee dichiarazioni, quindi il tribunale ha rinviato per l’acquisizione a cura della cancelleria del certificato di morte dell’imputato Gaetano FERRENTINO.
·         All’udienza del 7.3.2018 si è fatto rinvio per sospensione elettorali.
·         All’udienza del 28.3.2018 le parti hanno ribadito le proprie richieste e il tribunale ha emesso sentenza della quale ha dato pubblica lettura.

In mancanza di sospensioni del termine di prescrizione, i reati si sono prescritti alle seguenti date: quello di associazione per delinquere (capo A), contestato fino al 30.5.2007, il 30.2.2016 per capi, promotori e organizzatori e il 30.11.2014 per i meri partecipi; quello di smaltimento illecito di rifiuti (capo B) il 30.11.2014; quello di disastro (capo F) il 30.ll.20l4; per il danneggiamento (capo G) a novembre 2014; idem per il reato di falso (capo H), per quello di frode nelle pubbliche forniture (capo I) e per quello di truffa contestato al capo J; le truffe contestate ai capi L ed M si sono prescritte il 30.11.2014; infine, il reato di violazione di sigilli (capo N) si è estinto ancor prima, a febbraio o a marzo 2014.


Ore 10.00 La prima udienza in calendario riguarda una questione legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ore 10.45 Terminata la parte dedicata allo spaccio di droghe, la seconda udienza dibattimentale del processo Chernobyl può iniziare.

Ore 11.45 Si inizia con il lungo appello: l’elenco degli imputati è lungo, come sappiamo; le parti civili sono rappresentate dai legali di alcuni comuni del Vallo di Diano e del beneventano, di alcune associazioni, tra le quali Legambiente e il Codacons, e dai legali incaricati dalla Provincia di Salerno e dal Ministero dell’Ambiente. Eccolo completo, così come tratto dagli atti:
  • ·         Anpana,
  • ·         Codacons Campania onlus,
  • ·         Coldiretti Campania,
  • ·         Comune di Castelnuovo di Conza,
  • ·         Comune di Montecorvino Rovella,
  • ·         Comune di Sala Consilina,
  • ·         Comune di San Pietro al Tanagro,
  • ·         Comune di San Rufo,
  • ·         Comune di Sant’Arsenio,
  • ·         Comune di Santomenna,
  • ·         Comune di Sassano,
  • ·         Comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele,
  • ·         Comunità montana Vallo di Diano,
  • ·         Federconsumatori Campania,
  • ·         Federconsumatori nazionale,
  • ·         Legambiente Campania,
  • ·         Masseria Codanti,
  • ·         Ministero dell’ambiente, difeso dall’Avvocatura dello Stato;
  • ·         Provincia di Salerno,
  • ·         Regione Campania.

A mezzogiorno circa si procede all’interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell’unico teste chiamato a deporre: un maresciallo maggiore del NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) che aveva partecipato alle indagini. Già prima della deposizione avevamo assistito a uno scambio di battute tra un avvocato difensore e il presidente del collegio giudicante. Il senso dell’interlocuzione era il seguente. L’avvocato si rivolge al presidente facendo comprendere abbastanza chiaramente che la giustizia italiana potrebbe anche fare a meno di celebrare questi processi per occuparsi di cose ben più importanti e che un’eventuale rapida conclusione dello stesso potrebbe concedere più tempo alla giustizia di perseguire reati gravi.

Si legge poi nella sentenza, in merito alla volontà del pubblico ministero:
All’udienza del 31.1.2018 il pubblico ministero ha espressamente chiesto di limitare l’istruttoria a questo solo reato (a suo avviso non ancora prescritto), nulla opponendo le difese degli imputati (che a tal fine, del resto, avrebbero dovuto rinunciare alla prescrizione).

Tuttavia, nulla faceva presagire quanto era da venire. Nell’interrogazione, infatti, abbiamo sentito distintamente che si faceva riferimento soltanto a rifiuti speciali non pericolosi. E così veniva fedelmente riportato negli atti:

Il teste MAGNESE ha detto che nel corso dell’indagine emersero solo rifiuti speciali non pericolosi, che non furono fatti accertamenti sull’inquinamento di matrici ambientali come acqua,suolo, fiumi, sottosuolo, falde acquifere, ne verifiche sanitarie di tipo epidemiologico su malesseri,malori, malattie, lesioni. Gli unici accertamenti furono fatti dall’Arpac, ma sui campioni di rifiuti,non sulle matrici ambientali.

Intanto, nella richiesta di rinvio a giudizio dei 38 indagati nell’ambito dell’inchiesta denominata Chernobyl condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere tra gennaio 2006 e giugno 2007, in parte riportata nel testo della sentenza, si legge:

smaltimento illecito di imponenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato solido, liquido e semiliquido, rifiuti costituiti in particolare da fanghi da depurazione delle acque reflue urbane e sabbie provenienti dal trattamento delle acque reflue, nonché rifiuti liquidi provenienti dal porto di Napoli, da ospedali e lidi balneari del litorale domizio, e da una pluralità di fosse settiche di impianti ospedalieri e strutture private, per una quantità di rifiuti illecitamente smaltiti stimabile in circa 980.000 [tonnellate, n. d. r.]  in circa 18 mesi

e ancora

venivano smaltiti illegalmente fanghi tossici…fanghi assolutamente pericolosi in quanto rifiuti speciali da smaltire in discarica   

È poi vero che la stessa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il 16 agosto del 2007, spediva ai sindaci dei Comuni, nei quali ricadevano i terreni interessati dagli sversamenti, una comunicazione in cui si chiedeva alle Amministrazioni competenti di intervenire. Il testo della missiva viene di seguito testualmente riprodotto.

------------------------------------------
Procura della Repubblica
Santa Maria Capua Vetere

Quest’Ufficio accertava smaltimenti illeciti di imponenti quantitativi di rifiuti su aree, terreni e fondi agricoli in numerosi comuni della Regione Campania e Puglia, attività criminali messe in atto da un’articolata e pericolosa organizzazione criminale stabilmente dedita alla perpetrazione di numerosissimi reati ai danni dell’ambiente, nonché di truffa a pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli artt. 197, 239, 245 e 305 e segg. del D. Lgs. 152/06, la presente vale come richiesta di interventi da parte delle Amministrazioni competenti, attesa l’estrema pericolosità derivante dalle attività criminali accertate in tema, in particolare, di smaltimenti illeciti di rifiuti.
Tanto si comunica per quanto di competenza; in attesa di riscontro alla presente si porgono distinti saluti.

S. Maria C. V. 16/08/2007

Il Sostituto Procuratore                                                           Il Procuratore della Repubblica    

------------------------------------------

Con questa testimonianza e con la decisione, da parte del pubblico ministero, di non ascoltare altri testi, si poteva già ipotizzare l’esito del processo, ossia che si stava andando verso la prescrizione (tutti i reati contestati, tranne quello di disastro ambientale sono prescritti: tra i capi di imputazione ricordiamo quello di distruzione e deturpamento delle bellezze naturali). Così come un avvocato difensore aveva poi fatto notare in aula, si poteva già ipotizzare che il capo di imputazione di disastro ambientale non sussistesse. In questo modo, con la conclusione rapida del processo nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, si avrebbe avuto più tempo per affrontare questioni di ben più grave portata. Pertanto, il 14 febbraio 2018 (giorno degli innamorati) si sarebbe potuto prendere atto che 980mila tonnellate di rifiuti illecitamente smaltiti non costituiscono un danno così ingente per l’ambiente da dar luogo a un cosiddetto “disastro ambientale”. Tanto più che il solo teste interrogato, alla domanda da parte del pubblico ministero se risultasse che questi sversamenti avessero prodotto dei danni alla salute dei cittadini, aveva prontamente risposto che ciò non risultava. Tuttavia, così come riportato prima, non sono stati fatti studi epidemiologici. Ed è bene leggere, ancora una volta, le parole riportate nella sentenza:

Il teste MAGNESE ha detto che nel corso dell’indagine emersero solo rifiuti speciali non pericolosi, che non furono fatti accertamenti sull’inquinamento di matrici ambientali come acqua, suolo, fiumi, sottosuolo, falde acquifere, né verifiche sanitarie di tipo epidemiologico su malesseri, malori, malattie, lesioni. Gli unici accertamenti furono fatti dall’Arpac, ma sui campioni di rifiuti, non sulle matrici ambientali.

 In conclusione dell’udienza un avvocato chiede il dissequestro di tutti i terreni agricoli.
        
Repubblica Italiana, Tribunale di Salerno (aula 16), 
14 febbraio 2018

Si può ascoltare la requisitoria del pubblico ministero che ricalca i timori da noi espressi in un comunicato del giorno 1 febbraio 2018: si chiede l’assoluzione per il solo capo d’imputazione sopravvissuto agli undici lunghi anni dalla chiusura delle indagini, ossia, il disastro ambientale (tutti gli altri reati contestati sono già prescritti). Si prende effettivamente in considerazione il fatto che, non esistendo un impianto accusatorio solido, le 980mila tonnellate di rifiuti illecitamente smaltiti non dovrebbero costituire un danno così ingente per l’ambiente da dar luogo a un cosiddetto “disastro ambientale”. In ogni caso il pubblico ministero chiede al presidente di inoltrare ai comuni interessati dagli sversamenti una richiesta di intervento, per la salvaguardia della salute dei cittadini. Nella sentenza, in merito a questa richiesta, venuta poi anche da pare di alcune parti civili, così si legge:

Essendo i reati tutti prescritti, non può darsi corso alla richieste delle parti civili di disporre perizia sui terreni per verificare se il reato ambientale sia o meno avvenuto o il relativo pericolo si sia o meno prodotto, non essendo giuridicamente possibile compiere ulteriori atti istruttori su illeciti ormai estinti. Peraltro, nel caso di specie si tratterebbe, più che di un atto istruttorio, di un vero e proprio atto di indagine, in quanto tale spettante al pubblico ministero, e difficilmente compatibile con la terzietà propria alla magistratura giudicante. Ciò in quanto, non essendo la chiesta verifica stata fatta in precedenza da alcuna delle parti (con l’eccezione di quella disposta per conto dell’imputato CERINO su una sola delle aree oggetto delle imputazioni), la perizia non avrebbe il compito di stabilire quale attendibilità abbiano indagini già svolte dalle parti processualmente contrapposte, bensì di andare a ricercare per la prima volta ed ex novo elementi processualmente utili: ed è evidente che una siffatta ricerca — a fronte della assoluta assenza allo stato di elementi a carico degli imputati — sarebbe suscettibile di modificare l’attuale situazione probatoria solo ed esclusivamente a danno degli imputati (e qui cade quanto si diceva a proposito della inevitabile perdita di terzietà all’esito di un siffatto intervento).
Infine, ognun vede l’impossibilità di verificare lo stato di terreni a distanza di molti anni dai fatti dedotti in imputazione e di attribuirne eventuali modificazioni alle predette condotte anziché di possibili eventi sopravvenuti. Tanto premesso, prima di passare all’esame del merito delle accuse, va chiarito che una piena istruttoria è stata svolta solo per il reato descritto al capo F, del quale è evidente l’insussistenza, posto che il teste MAGNESE ha chiarito che i rifiuti erano speciali ma non pericolosi e che non furono fatti accertamenti sui terreni.

Dopo il clamore sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, dovuta all’inchiesta di Fanpage, forse l’opinione pubblica potrà finalmente trovare un momento di conforto rispetto ai fatti legati ai processi quali, ad esempio, il processo Cassiopea. Potranno così essere smentiti, almeno in questo caso, i toni allarmistici della brava giornalista Rosaria Capacchione che in un suo articolo su Il Mattino del 5 luglio 2007 così esordiva: «Rifiuti tossici, Campania come Chernobyl». Sottotitolo: Smaltimento fuorilegge dei fanghi, scorie utilizzate come concime: 38 arresti, sequestrati 4 depuratori. Infatti, le inchieste e i successivi processi denominati Cassiopea e Chernobyl non possono essere considerati alla stessa stregua. Nonostante il fatto che entrambi i processi siano stati incardinati– inizialmente – a Santa Maria Capua Vetere, a seguito del rinvio a giudizio di due diversi gruppi di persone che si occupavano di smaltimento di rifiuti. Tanti rifiuti, a leggere le carte della Procura. E nononstante il fatto che il capo di imputazione più grave in entrambi i processi sia proprio il disastro ambientale (prescrizione: 12 anni). Per Cassiopea, infatti, le indagini si chiudono nel 2001 e il processo da Santa Maria Capua Vetere viene spostato a Napoli per un’eccezione della difesa. Dal Tribunale di Napoli il processo viene poi di nuovo trasferito a Santa Maria Capua Vetere, dove si estingue nel 2013.
Per Chernobyl non è così. Dopo 11 anni, infatti, c’è una richiesta di assoluzione a Salerno, dove il processo è stato trasferito da Santa Maria Capua Vetere. Dal giorno in cui verrà letta in aula la sentenza, sarà quindi possibile far nascere un nuovo futuro fatto di consapevolezza, di sostenibilità dei processi produttivi, di rispetto per l’uomo e per l’ambiente, e di partecipazione vera ai processi democratici del Paese.
La seduta del 14 febbraio si conclude con un avvocato delle parti civili che richiede che si effettui un’indagine sui terreni ancora sottoposto a sequestro. Un altro avvocato di parte civile fa presente l’incongruenza tra quanto affermato dall’unico teste e quanto riportato nella richiesta di rinvio a giudizio dei 38 indagati. Si dà infine la parola a uno degli imputati il quale, dopo essersi professato innocente, dichiara in aula di aver fatto eseguire analisi del sangue ai suoi vicini di casa e parenti: stanno tutti bene. Il solito avvocato difensore chiede il dissequestro di tutti i terreni agricoli.


Repubblica Italiana, Tribunale di Salerno (aula 16), 
7 marzo 2018

Si è votato da pochi giorni. Gli Italiani hanno chiesto un cambiamento di rotta alla politica italiana. Arriviamo in aula con tanti scatoloni disseminati qua e là: le nostre schede elettorali. La volontà del popolo italiano è ben custodita in quelle scatole, mi dico. In scatole simili, per anni, sono state custodite le ossa dei Trecento a Padula. Erano scatole di cartone e la stampa si era interessata a quella vicenda, legata a lla Storia della nostra nazione. La lettura della sentenza è rinviata, per l’acquisizione di un certificato di morte di uno degli imputati, al 28 marzo 2018.  


Repubblica Italiana, Tribunale di Salerno (aula 16), 
28 marzo 2018

Ore 14:00 circa  Dopo una camera di consiglio che dura poco più di mezz’ora si può ascoltare la sentenza, letta dal presidente del collegio giudicante. In sintesi: capo d’imputazione f) disastro ambientale: assoluzione perché il fatto non sussiste;  per gli altri capi d’imputazione: non si deve procedere per avvenuta prescrizione. Tutto come previsto. Il solito avvocato chiede il dissequestro di tutti i terreni agricoli. E lo ottiene, finalmente. Infatti, si leggerà nella sentenza: I beni in sequestro vanno restituiti agli aventi diritto.

Infine, un estratto della parte finale della sentenza pronunciata in nome del popolo italiano lo stesso giorno:

… il tribunale, visto l’articolo 530 c.p.p. assolve … [nomi degli imputati] … dal reato loro ascritto al capo F della rubrica perché il fatto non sussiste; e visto l’articolo 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di … [nomi degli imputati] … in ordine ai restanti reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione…
Restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro.
Così deciso a Salerno il 28 marzo 2018.